Vescovi

Vescovi can. 375-380 c.j.c.

Ministro
[vedi Ministeri] della Chiesa che ha ricevuto il terzo grado del sacramento dell’Ordine sacro.
I (—), che per divina istituzione sono successori degli Apostoli, mediante lo Spirito Santo che è stato loro donato, sono costituiti Pastori della Chiesa, perché siano anch’essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri del governo.
Con la stessa consacrazione episcopale i (—) ricevono, con l’ufficio di santificare, anche gli uffici di insegnare e governare, i quali tuttavia, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Pontefice e con il Collegio episcopale.
Va sottolineato che i (—) non devono affatto essere considerati i vicari, i prefetti del Romano Pontefice in quanto la loro potestà ordinaria è fondata su un carisma sacramentale.
I (—) si chiamano:
diocesani se è stata loro affidata la cura di una diocesi [vedi Vescovi diocesani];
titolari negli altri casi, quando cioè sono preposti, solo come titolo, ad una diocesi non più esistente di fatto perché venuta meno nel corso dei secoli.
La nomina dei (—) può avvenire in due modi:
— legittima elezione, fatta cioè secondo il diritto universale e gli statuti del collegio elettorale, la quale deve essere confermata dal Sommo Pontefice il quale dà la missio canonica.
È il modo tradizionalmente in uso nelle Chiese orientali; nella Chiesa latina lo si trova solo in Germania, Austria e Svizzera ove il (—) è eletto dal capitolo cattedralizio;
libera nomina da parte del Sommo Pontefice il quale si avvale, a tale scopo, della Congregazione dei Vescovi e della partecipazione delle Chiese particolari. È il modo principale in uso nella Chiesa latina.
È escluso, nella maniera più assoluta, alcun diritto o privilegio di autorità civili per quanto concerne elezione, nomina, presentazione o designazione dei (—).
Perché un candidato sia idoneo all’episcopato, si richiede che:
— abbia almeno trentacinque anni di età;
— sia stato ordinato sacerdote da almeno cinque anni;
— goda di buona reputazione presso i fedeli;
— abbia le doti morali, la dottrina e la prudenza necessarie a ricoprire tale ufficio;
— abbia il dottorato (o almeno la licenza) o comunque sia veramente esperto in Sacra Scrittura, teologia o diritto canonico.
Ai (—) che sono a capo delle diocesi italiane il nostro ordinamento riconosce una serie di garanzie, prerogative e poteri in conseguenza del riconoscimento del prestigio che essi godono presso il clero e il popolo.