Unzione degli infermi
Unzione degli infermi can. 998-1007 c.j.c.
Sacramento mediante il quale la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi.
Essa viene conferita ungendo con olio (benedetto, di regola, dal Vescovo) la fronte, le mani e i piedi dei fedeli pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici.
Ministro di questo sacramento è solo il sacerdote, in particolare colui al quale è demandata la cura delle anime, ad es. il Parroco.
L’(—) può essere amministrata al fedele, il quale abbia raggiunto l’uso di ragione e che, per vecchiaia o malattia, cominci a trovarsi in stato di pericolo: essa, in caso di necessità può essere ripetuta più volte.
Le norme precisano che il sacramento deve essere amministrato a quegli infermi che, quando erano in grado di farlo, lo abbiano richiesto, almeno implicitamente, mentre non deve essere conferito a quanti perseverano ostinatamente in un peccato grave.
Sacramento mediante il quale la Chiesa raccomanda al Signore, sofferente e glorificato, i fedeli infermi perché li sollevi e li salvi.
Essa viene conferita ungendo con olio (benedetto, di regola, dal Vescovo) la fronte, le mani e i piedi dei fedeli pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici.
Ministro di questo sacramento è solo il sacerdote, in particolare colui al quale è demandata la cura delle anime, ad es. il Parroco.
L’(—) può essere amministrata al fedele, il quale abbia raggiunto l’uso di ragione e che, per vecchiaia o malattia, cominci a trovarsi in stato di pericolo: essa, in caso di necessità può essere ripetuta più volte.
Le norme precisano che il sacramento deve essere amministrato a quegli infermi che, quando erano in grado di farlo, lo abbiano richiesto, almeno implicitamente, mentre non deve essere conferito a quanti perseverano ostinatamente in un peccato grave.