Università ecclesiastiche
Università ecclesiastiche can. 815-821 c.j.c.
Università o facoltà, istituite dalla Chiesa, in forza del suo munus docendi, per:
— l’investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre;
— istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.
Tali istituti possono esistere solo se eretti o approvati dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] alla quale compete la loro superiore direzione e l’approvazione dei relativi statuti e piano degli studi; solo così essi possono conferire gradi accademici con effetti canonici.
Università o facoltà, istituite dalla Chiesa, in forza del suo munus docendi, per:
— l’investigazione delle discipline sacre o connesse con le sacre;
— istruire scientificamente gli studenti nelle medesime discipline.
Tali istituti possono esistere solo se eretti o approvati dalla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] alla quale compete la loro superiore direzione e l’approvazione dei relativi statuti e piano degli studi; solo così essi possono conferire gradi accademici con effetti canonici.