Università cattoliche
Università cattoliche can. 807-814 c.j.c.
Università di studi istituite e dirette dalle autorità ecclesiastiche il cui fine è di contribuire ad una più profonda cultura degli uomini, ad una più piena promozione della persona umana, ad adempiere, altresì, la funzione di insegnare della Chiesa stessa.
È cura particolare delle Conferenze Episcopali promuovere la costituzione, nel proprio territorio, di università degli studi, o almeno facoltà, nelle quali le diverse discipline, pur nella salvaguardia della loro autonomia scientifica, siano insegnate e studiate tenendo conto della dottrina cattolica.
Nessuna università di studi, anche se di fatto cattolica, potrà denominarsi ufficialmente cattolica senza il consenso della competente autorità ecclesiastica.
È dovere dell’autorità ecclesiastica, in particolare delle Conferenze Episcopali e dei Vescovi diocesani interessati, vigilare sulla nomina dei docenti (provocandone eventualmente la rimozione) e sulla fedele osservanza dei principi della dottrina cattolica.
Nelle (—) deve essere eretta la facoltà, o l’istituto o almeno la cattedra di teologia in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici e i cui insegnanti abbiano apposito mandato dall’autorità ecclesiastica competente.
Quanto il Codice prevede per le (—) si applica a tutti gli altri istituti di studi superiori.
Università di studi istituite e dirette dalle autorità ecclesiastiche il cui fine è di contribuire ad una più profonda cultura degli uomini, ad una più piena promozione della persona umana, ad adempiere, altresì, la funzione di insegnare della Chiesa stessa.
È cura particolare delle Conferenze Episcopali promuovere la costituzione, nel proprio territorio, di università degli studi, o almeno facoltà, nelle quali le diverse discipline, pur nella salvaguardia della loro autonomia scientifica, siano insegnate e studiate tenendo conto della dottrina cattolica.
Nessuna università di studi, anche se di fatto cattolica, potrà denominarsi ufficialmente cattolica senza il consenso della competente autorità ecclesiastica.
È dovere dell’autorità ecclesiastica, in particolare delle Conferenze Episcopali e dei Vescovi diocesani interessati, vigilare sulla nomina dei docenti (provocandone eventualmente la rimozione) e sulla fedele osservanza dei principi della dottrina cattolica.
Nelle (—) deve essere eretta la facoltà, o l’istituto o almeno la cattedra di teologia in cui vengano impartite lezioni anche agli studenti laici e i cui insegnanti abbiano apposito mandato dall’autorità ecclesiastica competente.
Quanto il Codice prevede per le (—) si applica a tutti gli altri istituti di studi superiori.