Uffici ecclesiastici

Uffici ecclesiastici can. 145 c.j.c.

Sono gli incarichi costituiti stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.
Negli (—) è ripartito l’esercizio della potestà di giurisdizione ecclesiastica. Essi costituiscono, dunque, il cardine di tutte le organizzazioni della Chiesa nei suoi vari livelli, in quanto sono il mezzo tecnico che consente un ordinato esercizio delle potestà ecclesiastiche.
Con il Nuovo Concordato del 18-2-1984 è venuta definitivamente a cadere ogni ingerenza dello Stato italiano nella provvista degli (—) da esercitarsi sul territorio nazionale.
L’art. 3, n. 2 sancisce, infatti, che la nomina dei titolari di (—) è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica.