Uditore

Uditore can. 1428 c.j.c.

Chierico
ed eventualmente anche laico, designato dal presidente del tribunale [vedi Tribunali ecclesiastici], tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo, per svolgere l’istruzione delle cause.
Spetta all’(—), secondo il mandato del giudice raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice.