Tribunali ecclesiastici

Tribunali ecclesiastici can. 1400-1445 c.j.c.

Sono gli organi attraverso i quali la Chiesa esercita il suo potere giurisdizionale. La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo è, infatti, competente a giudicare per mezzo dei (—):
— le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
— le violazioni delle leggi ecclesiastiche.
Possono essere oggetto del giudizio:
— il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici;
— i delitti per quanto concerne l’irrogazione o la dichiarazione della pena;
— le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa.
I (—) possono essere di prima e di seconda istanza.
I Tribunali di prima istanza sono quelli diocesani; giudice di prima istanza è, in ciascuna diocesi il Vescovo che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale.
Contro le decisioni del Tribunale di primo grado si può ricorrere al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita.
Esistono anche i Tribunali della sede Apostolica divisi in Tribunali di prima, seconda e terza od ulteriore istanza, le cui funzioni giurisdizionali sono esercitate dalla Rota Romana e dalla Segnatura Apostolica.