Trasferimento
Trasferimento can. 190-191 c.j.c.
Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il (—) da un ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per iscritto) dall’autorità che è competente a provvedere sia all’ufficio che si perde sia all’ufficio che si acquista.
Per operare il (—) contro la volontà del titolare dell’ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto dell’interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario.
Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il (—) da un ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per iscritto) dall’autorità che è competente a provvedere sia all’ufficio che si perde sia all’ufficio che si acquista.
Per operare il (—) contro la volontà del titolare dell’ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto dell’interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario.