Trasferimento

Trasferimento can. 190-191 c.j.c.

Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Il (—) da un ufficio ad un altro può essere disposto (e per regolarità deve essere intimato per iscritto) dall’autorità che è competente a provvedere sia all’ufficio che si perde sia all’ufficio che si acquista.
Per operare il (—) contro la volontà del titolare dell’ufficio occorre che vi sia una causa grave e resta fermo il diritto dell’interessato di esporre, nei modi prescritti, le ragioni in contrario.