Superiori degli istituti religiosi

Superiori degli istituti religiosi can. 617-630 c.j.c.

Persona fisica che, in virtù del suo ufficio, esercita in nome proprio o altrui, la potestà religiosa ordinaria.
Si distinguono al riguardo:
— il Moderatore supremo il quale ha potestà su tutte le province, le case [vedi Casa religiosa] e i membri dell’istituto religioso, da esercitare a norma del diritto proprio;
— gli altri (—) i quali godono di analoga potestà nell’ambito, però, del proprio incarico.
I (—) vengono denominati:
maggiori, quelli che governano l’intero istituto o una sua provincia (o parte dell’istituto ad essa equiparata) ovvero una casa Sui iuris, nonché i rispettivi Vicari;
minori, quelli che governano le singole case.
Per la nomina o per la elezione a (—) il Codice richiede, come unico requisito, un certo tempo di professione perpetua o definitiva [vedi Professione religiosa], da determinarsi secondo le costituzioni.
Costituiscono obblighi particolari per i (—):
— la residenza nella propria casa col divieto di allontanarsene se non nei casi previsti dal diritto interno;
— la visita frequente delle case e dei religiosi loro affidati;
— il rispetto della debita libertà dei religiosi loro affidati, per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione spirituale.
I (—), a qualsiasi livello, debbono avere un Consiglio (ben distinto dal capitolo [vedi Capitolo degli istituti religiosi]) del cui aiuto si servono nell’esercizio delle loro funzioni.