Statuti

Statuti can. 94 c.j.c.

Costituiscono la norma particolare per cui si reggono le persone giuridiche della Chiesa [vedi Persone giuridiche canoniche], siano esse insiemi di persone, siano insiemi di cose o fondazioni autonome.
Sono tenuti all’osservanza degli (—) le sole persone che siano legittimamente membri di un’associazione di fedeli o che, trattandosi di fondazioni, ne curino la conduzione.