Stato della Città del Vaticano
Stato della Città del Vaticano
È quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e propria sovranità, destinata a garantire la libertà e l’indipendenza di quest’organo di governo della Chiesa universale nello svolgimento delle proprie funzioni.
Esso è sorto in virtù del Trattato del Laterano [vedi Patti Lateranensi] dell’11 febbraio 1929, ed ha iniziato ad esistere il 7 giugno dello stesso anno allorché, con lo scambio delle ratifiche tra il Regno d’Italia e la Santa Sede avvenuto nel Palazzo del Vaticano, gli Accordi lateranensi acquistarono efficacia giuridica. Lo (—) ha natura di Stato dal momento che:
— possiede una personalità giuridica internazionale autonoma;
— persegue, come ogni ordinamento statuale, un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’istituzione;
— persegue una finalità tipica, e cioè lo scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Sante Sede nel governo pastorale della Chiesa universale. Tale circostanza lo qualifica come uno «Stato-fine» (religioso o comunque ideologico), che trascende i limiti degli interessi nazionali.
È quel territorio sul quale è riconosciuta alla Santa Sede una vera e propria sovranità, destinata a garantire la libertà e l’indipendenza di quest’organo di governo della Chiesa universale nello svolgimento delle proprie funzioni.
Esso è sorto in virtù del Trattato del Laterano [vedi Patti Lateranensi] dell’11 febbraio 1929, ed ha iniziato ad esistere il 7 giugno dello stesso anno allorché, con lo scambio delle ratifiche tra il Regno d’Italia e la Santa Sede avvenuto nel Palazzo del Vaticano, gli Accordi lateranensi acquistarono efficacia giuridica. Lo (—) ha natura di Stato dal momento che:
— possiede una personalità giuridica internazionale autonoma;
— persegue, come ogni ordinamento statuale, un fine generale, nel senso che gli scopi istituzionali possono essere i più vari e possono modificarsi senza che ne risulti alterata la natura dell’istituzione;
— persegue una finalità tipica, e cioè lo scopo di assicurare la libertà e l’assoluta e visibile indipendenza della Sante Sede nel governo pastorale della Chiesa universale. Tale circostanza lo qualifica come uno «Stato-fine» (religioso o comunque ideologico), che trascende i limiti degli interessi nazionali.