Sospensione

Sospensione can. 1333-1336 c.j.c.

Pena medicinale [vedi Pene canoniche] che può essere inflitta solo ai chierici e comporta il divieto di porre in essere tutti od alcuni atti delle potestà di ordine o di giurisdizione [vedi Potestà di governo], e di esercitare tutti o alcuni diritti o funzioni inerenti la titolarità di un ufficio ecclesiastico. Il divieto non riguarda l’ufficio o le potestà che non ricadono sotto la potestà del superiore che ha costituito la pena, né tocca il diritto di abitare l’alloggio che il reo abbia per ragione del suo ufficio e di amministrare i beni che appartengono all’ufficio da cui è sospeso. La (—) che vieta di percepire i frutti, lo stipendio o la pensione comporta l’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.