Società di vita apostolica

Società di vita apostolica can. 731-746 c.j.c.

Società o comunità i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni.
Caratteristica peculiare è che i membri non sono vincolati, come negli istituti di vita consacrata, dai consueti tre voti pubblici di castità, povertà e obbedienza. In pratica, però, vi è, su questo punto, nelle (—), una grande varietà di situazioni che il Codice non disconosce. In alcune di esse vengono emessi voti privati (tutti e tre o solo alcuni di essi); in altre non si emette alcun voto e talvolta solo delle promesse o dei giuramenti di perseveranza.
Alle (—) si applica, nel rispetto della natura di ciascuno, la normativa comune a tutti gli istituti di vita consacrata.