Sinodo diocesano
Sinodo diocesano can. 460-468 c.j.c.
Assemblea dei sacerdoti [vedi Presbitero] e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana.
Il (—) si celebra senza una periodicità prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il Vescovo diocesano udito il consiglio presbiteriale. Il Vescovo diocesano è il solo competente a convocarlo (così come a sospenderlo e scioglierlo) e a presiederlo.
I partecipanti hanno solo voto consultivo in quanto unico legislatore è il Vescovo diocesano; lui solo, infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali che possono essere resi pubblici solo per sua autorità.
Assemblea dei sacerdoti [vedi Presbitero] e degli altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana.
Il (—) si celebra senza una periodicità prefissata, ma tutte le volte che lo ritenga opportuno il Vescovo diocesano udito il consiglio presbiteriale. Il Vescovo diocesano è il solo competente a convocarlo (così come a sospenderlo e scioglierlo) e a presiederlo.
I partecipanti hanno solo voto consultivo in quanto unico legislatore è il Vescovo diocesano; lui solo, infatti, sottoscrive le dichiarazioni e i decreti sinodali che possono essere resi pubblici solo per sua autorità.