Sinodo dei Vescovi

Sinodo dei Vescovi can. 342-348 c.j.c.

Assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati:
— per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi;
— per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica;
— per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo.
Si noti che il (—) differisce sostanzialmente:
— dal Collegio episcopale: quest’ultimo, infatti, risale alla volontà di Cristo da cui riceve direttamente la sua potestà mentre il (—) è un organismo di istituzione puramente ecclesiastica;
— dal Concilio ecumenico: qui vi è la partecipazione dell’intero episcopato cattolico, nel (—) vi è solo una rappresentanza di esso.
Il (—) non ha, a differenza del Concilio ecumenico, poteri legislativi.
Esso può solo discutere sulle questioni che gli vengono proposte e formulare voti, senza però adottare alcuna decisione o emanare appositi decreti: per casi specifici e per materie determinate il Romano Pontefice può attribuire al (—) anche poteri deliberativi, nel qual caso le decisioni adottate dovranno essere sempre ratificate dal Pontefice.
Il (—), benché istituzione stabile, non è un’assemblea permanente; esso, infatti, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il Sommo Pontefice.
A tal riguardo il Codice prevede tre particolari tipi di assemblea in cui il (—) può riunirsi:
assemblea generale ordinaria in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa;
assemblea generale straordinaria in cui vengono trattati argomenti di carattere generale che però richiedono una soluzione sollecita;
assemblea speciale in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate: è composta di membri scelti da quelle regioni per le quali il (—) viene convocato.