Simonia

Simonia can. 149, 188, 1380 c.j.c.

Compravendita di realtà spirituali o annesse a queste ultime per un prezzo temporale.
Chi per (—) celebra o riceve un sacramento è punito con l’interdetto o la sospensione. È nulla ipso iure, la provvista dell’ufficio ecclesiastico fatta con (—) così come la rinuncia.