Sesso

Sesso can. 230, 517, 910, 1024 c.j.c.

Situazione che incide sulla capacità giuridica e di agire del fedele [vedi Capacità giuridica canonica].
Attualmente nel diritto canonico la capacità dell’uomo e della donna trova, almeno per quel che concerne la società coniugale, una piena eguaglianza che non sempre è riconosciuta negli ordinamenti statuali (v. ad es. il trattamento in caso di adulterio).
Unica limitazione è rappresentata dall’incapacità della donna a ricevere l’Ordine sacro e a ricoprire uffici ecclesiastici (e quindi esercitare la potestà di ordine e di giurisdizione).
Da sottolineare, invece, che il codice prevede che anche le donne possano essere ministri straordinari dell’Eucaristia e cooperare, in qualità di persone non insignite del carattere sacerdotale, all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia, in caso di scarsità di sacerdoti.