Separazione dei coniugi

Separazione dei coniugi can. 1151-1155 c.j.c.

Interruzione della convivenza coniugale prospettabile in due distinte ipotesi:
scioglimento del vincolo matrimoniale;
semplice (—) con permanenza del vincolo.
In tale ultimo caso la (—) può essere:
perpetua qualora vi sia adulterio;
temporanea quando ricorra un grave pericolo per l’integrità fisica delle persone della famiglia, come minacce serie, maltrattamenti, grave malattia contagiosa, infermità mentale etc o un grave pericolo per l’integrità spirituale, come ingiurie, insulti ed altre manifestazioni di crudeltà del comportamento che rendano impossibile ed eccessivamente dura e difficile la vita in comune.
La separazione è attuata dal Vescovo o anche con decisione propria del coniuge se vi è pericolo nell’attesa. Non appena cessa la causa di (—), si deve ricostituire la convivenza coniugale, salvo diverso avviso dell’autorità ecclesiastica.
Effettuata la (—) perpetua o temporanea si deve provvedere al sostentamento e all’educazione della prole. Il coniuge innocente può sempre riammettere l’altro coniuge alla vita coniugale; in questo caso deve rinunziare al diritto di separazione.