Seminari
Seminari can. 234-264 c.j.c.
Istituto per la formazione dei chierici. L’attività dei (—) è attualmente coordinata dalla Congregazione per l’educazione cattolica che ha predisposto una Ratio fundamentalis; in ogni Nazione la competente Conferenza episcopale emana una Ratio particularis, dove sono definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.
Nei (—) i futuri chierici devono essere preparati a vivere lo stato del celibato e devono essere resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa.
Il principio che la formazione dei chierici debba avvenire di regola attraverso i (—) può derogarsi nel caso delle c.d. vocazioni adulte ove è lasciata alla prudente valutazione del Vescovo l’adozione, caso per caso, dell’iter formativo più opportuno.
I (—) si distinguono in:
— minori, per gli studi umanistici e scientifici dei giovinetti;
— maggiori, per l’insegnamento della teologia.
Essi possono essere diocesani e interdiocesani; e questi ultimi, secondo il numero di diocesi cui si riferiscono, provinciali, regionali o nazionali.
Ogni (—), legittimamente eretto, gode della personalità giuridica nell’ambito della Chiesa ed è rappresentato, a tutti gli effetti, dal rettore che lo dirige.
I candidati al diaconato [vedi Diacono] permanente sono, invece, formati al loro ministero:
— se giovani dimorando per almeno tre anni in una casa specifica;
— se uomini di età matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo determinato dalla competente Conferenza episcopale.
Istituto per la formazione dei chierici. L’attività dei (—) è attualmente coordinata dalla Congregazione per l’educazione cattolica che ha predisposto una Ratio fundamentalis; in ogni Nazione la competente Conferenza episcopale emana una Ratio particularis, dove sono definiti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, adattate alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.
Nei (—) i futuri chierici devono essere preparati a vivere lo stato del celibato e devono essere resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa.
Il principio che la formazione dei chierici debba avvenire di regola attraverso i (—) può derogarsi nel caso delle c.d. vocazioni adulte ove è lasciata alla prudente valutazione del Vescovo l’adozione, caso per caso, dell’iter formativo più opportuno.
I (—) si distinguono in:
— minori, per gli studi umanistici e scientifici dei giovinetti;
— maggiori, per l’insegnamento della teologia.
Essi possono essere diocesani e interdiocesani; e questi ultimi, secondo il numero di diocesi cui si riferiscono, provinciali, regionali o nazionali.
Ogni (—), legittimamente eretto, gode della personalità giuridica nell’ambito della Chiesa ed è rappresentato, a tutti gli effetti, dal rettore che lo dirige.
I candidati al diaconato [vedi Diacono] permanente sono, invece, formati al loro ministero:
— se giovani dimorando per almeno tre anni in una casa specifica;
— se uomini di età matura, sia celibi sia coniugati, mediante un progetto formativo determinato dalla competente Conferenza episcopale.