Segnatura apostolica, supremo tribunale della
Segnatura apostolica, supremo tribunale della can. 1445 c.j.c.
Uno dei massimi organi giurisdizionali della Santa Sede.
Il (—) è composto di nove Cardinali nominati dal Sommo Pontefice, di cui uno, anch’egli nominato dal Pontefice, adempie l’ufficio di Prefetto.
Si articola in due sezioni.
La prima è competente delle questioni che per potestà ordinaria o delegata sono attribuite a questo Tribunale dal Codice di diritto canonico.
La seconda sezione ha invece due distinte competenze:
— giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici;
— giudica dei conflitti di competenza tra i Dicasteri ed esamina le questioni amministrative presentatele dal Papa o dalle Congregazioni [vedi Congregazioni romane].
Spetta, inoltre, al (—):
— vigilare sulla retta amministrazione della giustizia;
— prorogare la competenza dei Tribunali;
— promuovere ed approvare l’erezione di tribunali interdiocesani di primo grado o d’appello.
Ricordiamo che secondo l’art. 8, n. 2 del nuovo Concordato con l’Italia, spetta al (—) garantire la regolarità canonica delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio, allorquando esse vengono presentate all’autorità giudiziaria per essere dichiarate efficaci all’interno dello Stato.
Uno dei massimi organi giurisdizionali della Santa Sede.
Il (—) è composto di nove Cardinali nominati dal Sommo Pontefice, di cui uno, anch’egli nominato dal Pontefice, adempie l’ufficio di Prefetto.
Si articola in due sezioni.
La prima è competente delle questioni che per potestà ordinaria o delegata sono attribuite a questo Tribunale dal Codice di diritto canonico.
La seconda sezione ha invece due distinte competenze:
— giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici;
— giudica dei conflitti di competenza tra i Dicasteri ed esamina le questioni amministrative presentatele dal Papa o dalle Congregazioni [vedi Congregazioni romane].
Spetta, inoltre, al (—):
— vigilare sulla retta amministrazione della giustizia;
— prorogare la competenza dei Tribunali;
— promuovere ed approvare l’erezione di tribunali interdiocesani di primo grado o d’appello.
Ricordiamo che secondo l’art. 8, n. 2 del nuovo Concordato con l’Italia, spetta al (—) garantire la regolarità canonica delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio, allorquando esse vengono presentate all’autorità giudiziaria per essere dichiarate efficaci all’interno dello Stato.