Sede vacante
Sede vacante can. 416-430 c.j.c.
Si ha vacanza della sede episcopale per morte del Vescovo diocesano, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso.
Il governo della diocesi, durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano, spetta al Vescovo ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al collegio del consultori.
È principio generale che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna innovazione.
Si ha vacanza della sede episcopale per morte del Vescovo diocesano, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso.
Il governo della diocesi, durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano, spetta al Vescovo ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al collegio del consultori.
È principio generale che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna innovazione.