Sede vacante

Sede vacante can. 416-430 c.j.c.

Si ha vacanza della sede episcopale per morte del Vescovo diocesano, per sua rinuncia accettata dal Romano Pontefice, per trasferimento o per privazione intimata al Vescovo stesso.
Il governo della diocesi, durante la vacanza e fino alla nomina dell’Amministratore diocesano, spetta al Vescovo ausiliare più anziano di nomina o, in mancanza, al collegio del consultori.
È principio generale che durante la vacanza della diocesi non si proceda ad alcuna innovazione.