Sede impedita

Sede impedita can. 412-415 c.j.c.

Sede episcopale in cui il Vescovo diocesano, a motivo di prigionia, confino, esilio o incapacità fisica, è totalmente ostacolato nell’esercizio del suo ufficio pastorale tanto da non essere in grado di comunicare, nemmeno per lettera, con i suoi diocesani.
In questo caso, a meno che la Santa Sede non provveda direttamente, il governo della diocesi spetta al Vescovo coadiutore [vedi Vescovi diocesani], se c’è, o in mancanza, a un Vescovo ausiliare o a un Vicario generale o episcopale o a un altro sacerdote.