Secolarizzazione

Secolarizzazione can. 691-693 c.j.c.

Un tempo così denominata l’uscita definitiva del religioso dall’istituto [vedi Istituti religiosi]. La (—) può essere richiesta solo per cause molto gravi ponderate davanti a Dio. Il relativo indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica [vedi Santa Sede] per gli istituti di diritto pontificio o del Vescovo diocesano per istituti di diritto diocesano.
La (—) determina automaticamente la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione religiosa (non però dall’Ordine sacro se il religioso è chierico).