Scuole cattoliche

Scuole cattoliche can. 803-806 c.j.c.

Scuole dirette dalla competente autorità ecclesiastica o da una persona giuridica ecclesiastica pubblica [vedi Personalità giuridica canonica] ovvero riconosciute come tali con un documento scritto dell’autorità ecclesiastica.
La vigilanza su dette scuole è affidata al Vescovo diocesano il quale ha anche il compito di nominare, approvare e, eventualmente rimuovere gli insegnanti di religione in tutte le scuole private e statali, cattoliche e non.