Scomunica

Scomunica can. 1331 c.j.c.

Pena medicinale o censura ecclesiastica [vedi Pene canoniche] con la quale un fedele è escluso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei beni spirituali.
La (—) vieta a chi ne venga colpito (scomunicato):
— la partecipazione, come ministro, alla celebrazione della Messa e a ogni altra celebrazione di culto pubblico;
— la celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali e la ricezione dei medesimi;
— l’esercizio di un qualsiasi ufficio, ministero o incarico ecclesiastico [vedi Ufficio ecclesiastico];
— l’esercizio della potestà di governo (sia ordinaria che delegata) in tutte le sue espressioni (legislativa, esecutiva, giudiziaria).