Scisma

Scisma can. 751, 1364 c.j.c.

Rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.
Lo scismatico incorre nella scomunica latae sententiae fermo restando la rimozione dall’ufficio ecclesiastico per chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o la comunione con la Chiesa.
Il chierico può, inoltre, essere punito con:
— la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio;
— la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica.
Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale [vedi Pene canoniche].