Santuari

Santuari can. 1230-1234 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222

Chiesa
o altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo.
I (—) si distinguono in diocesani, nazionali (dichiarati tali dalla Conferenza Episcopale) ed internazionali (se riconosciuti tali dalla Santa Sede).
Essi debbono avere gli statuti, approvati dalla competente autorità ecclesiastica, ove siano determinati il fine, l’autorità del rettore, la proprietà e l’amministrazione dei beni.
Possono essere riconosciuti dal nostro ordinamento come persone giuridiche agli effetti civili (art. 1 L. 222/85).