Santa Sede
Santa Sede can. 361 c.j.c.
Con il nome di (—) o Sede Apostolica, si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana.
Alla (—), che va intesa dunque come il complesso degli organi di governo della Chiesa cattolica, la personalità pubblicistica fu riconosciuta per la prima volta dallo Stato con la legge delle guarentigie 13-5-1871, n. 214 [vedi Leggi ecclesiastiche] e confermata dai Patti lateranensi del 1929. Essa è altresì soggetto di diritto internazionale.
Con il nome di (—) o Sede Apostolica, si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non risulta diversamente dalla natura della questione o dal contesto, la Segreteria di Stato e gli altri organismi della Curia romana.
Alla (—), che va intesa dunque come il complesso degli organi di governo della Chiesa cattolica, la personalità pubblicistica fu riconosciuta per la prima volta dallo Stato con la legge delle guarentigie 13-5-1871, n. 214 [vedi Leggi ecclesiastiche] e confermata dai Patti lateranensi del 1929. Essa è altresì soggetto di diritto internazionale.