Sacramentali

Sacramentali can. 1166-1172 c.j.c.

Segni sacri con cui, ad imitazione dei sacramenti, vengono annunziati e ottenuti, per impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali.
Essi differiscono però profondamente dai sacramenti per vari motivi:
— per l’origine: i sacramenti sono stati istituiti da Cristo, mentre i (—) vengono proposti dalla Chiesa;
— per gli effetti: i sacramenti producono direttamente la grazia santificante o il suo aumento; i (—) ottengono direttamente soltanto grazie attuali o aiuti divini;
— per il modo di azione: mentre i sacramenti hanno la loro efficacia per la valida amministrazione (ex opere aperato), l’efficacia dei (—) è ottenuta per impetrazione della Chiesa, in forza della dignità morale di colui che compie il rito e di colui che l’accoglie (ex opere operantis);
— per il numero: i sacramenti sono sette, i (—) molti di più: per disposizione della Chiesa, il numero può variare secondo le diverse circostanze in cui l’uomo, bisognoso di aiuto divino, viene a trovarsi.
I (—) si possono distinguere, in linea di massima, in consacrazioni e benedizioni.
Ministro delle consacrazioni (cui vanno assimilate le dedicazioni [vedi Consacrazione]) è di norma il Vescovo; le benedizioni sono invece impartite da ogni sacerdote (eccetto quelle riservate al Sommo Pontefice o al Vescovo) e, in casi ben determinati, dal diacono o addirittura da un laico.
Un particolare sacramentale è l’esorcismo sugli ossessi.