Rota romana

Rota romana can. 1405, 1443-1444 c.j.c.

Nell’ambito della Curia romana è il Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli.
Essa giudica in seconda istanza le cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa (—), da altro tribunale ecclesiastico a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana.
Ha competenza anche di prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre persone fisiche e giuridiche e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla (—).
È l’unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche), mentre le questioni dottrinali che toccano la fede sono di competenza della Congregazione per la dottrina della Fede.
È un tribunale collegiale ordinario, che consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di primus inter pares), eletti dal Papa.
Requisiti richiesti
per ricoprire la carica di uditore sono: essere sacerdote; essere nato da legittimo matrimonio; laurea in diritto canonico e civile (in utroque iure).