Rito

Rito can. 111-112 c.j.c.

Oltre a definire il complesso delle azioni liturgiche [vedi Liturgia] celebrate nella Chiesa, il (—) è una circostanza che influisce sulla capacità giuridica canonica.
Il Codice obbliga solo i fedeli che appartengono al (—) latino.
L’appartenenza al (—) latino, o ad altra Chiesa rituale (le Chiese orientali), con tutte le conseguenti implicazioni giuridiche, non è lasciata alla libera scelta del fedele ma è prevista e regolamentata da precise disposizioni del Codice.
È disposto che, se ambedue i genitori appartengano alla Chiesa latina, il figlio ricevendo il Battesimo viene ascritto ad essa. Qualora uno di essi non appartenga al (—) latino, il figlio sarà battezzato nel (—) deciso di comune accordo o, in mancanza, in quello del padre. Se però il figlio ha compiuto i quattordici anni sarà lui stesso a decidere il (—) in cui ricevere il Battesimo e di conseguenza rimarrà soggetto alla disciplina della Chiesa nel cui (—) sia stato battezzato.
È prevista anche la possibilità, a determinate condizioni, di passare da un (—) all’altro precisando, tuttavia, che la partecipazione anche abituale ai sacramenti secondo il (—) di una Chiesa diversa dalla propria (latina) non comporta automaticamente il passaggio (o ascrizione) a questa Chiesa.