Rinuncia

Rinuncia can. 187-189, 401,538 c.j.c.

Modalità di perdita dell’ufficio ecclesiastico.
Chiunque sia responsabile dei propri atti, può, per una causa giusta e proporzionata, rinunziare all’ufficio ecclesiastico di cui è investito.
La (—) (che può assomigliarsi alle dimissioni) non ha valore se risulta determinata da timore grave [vedi Violenza] provocato ingiustamente, da dolo, da errore sostanziale o da simonia.
Essa deve essere fatta per iscritto ovvero oralmente ma davanti a due testimoni, nelle mani dell’autorità competente alla provvista dell’ufficio ecclesiastico.
Ricordiamo che i Vescovi diocesani e i parroci, i quali abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età, sono tenuti a presentare la (—) all’ufficio rispettivamente nelle mani del Sommo Pontefice o del proprio Vescovo diocesano.