Rettori di chiese

Rettori di chiese can. 553-563 c.j.c.

Presbiteri
ai quali viene demandata la cura di una chiesa che non sia parrocchiale, né capitolare, né annessa alla casa di una comunità religiosa [vedi Istituti religiosi] o di una società di vita apostolica.
Il (—) è liberamente nominato dal Vescovo diocesano salvi eventuali diritti di elezione o di presentazione nel qual caso spetta sempre al Vescovo confermare l’eletto o istituire il presentato.
I compiti del (—) si svolgono secondo le direttive del Vescovo ed in sintonia con la programmazione pastorale parrocchiale.