Provvista dell’ufficio ecclesiastico
Provvista dell’ufficio ecclesiastico can. 145-183 c.j.c.
Atto giuridico posto in essere dall’autorità competente con il quale viene conferito un ufficio ecclesiastico.
La (—) comprende sempre tre fasi:
— la designazione della persona cui deve essere conferito l’ufficio;
— il conferimento del titolo;
— la presa di possesso (o immissione).
La (—) può aver luogo:
— per libero conferimento da parte dell’autorità competente;
— per istituzione conseguente a una presentazione;
— per conferma o per ammissione se è intervenuta una elezione o postulazione;
— per semplice elezione, accettata dall’eletto.
La (—), qualunque ne siano le modalità, spetta, di regola, alla stessa autorità competente ad erigere, modificare e sopprimere gli uffici e deve, di regola, essere fatta per iscritto.
Condizioni perchè un fedele possa essere ammesso ad un ufficio ecclesiastico sono:
— essere nella comunione della Chiesa;
— essere in possesso dei requisiti, previsti dalle leggi, per ricoprire detto ufficio;
— essere stato ordinato sacerdote (solo però per gli uffici che comportano la piena cura delle anime).
Atto giuridico posto in essere dall’autorità competente con il quale viene conferito un ufficio ecclesiastico.
La (—) comprende sempre tre fasi:
— la designazione della persona cui deve essere conferito l’ufficio;
— il conferimento del titolo;
— la presa di possesso (o immissione).
La (—) può aver luogo:
— per libero conferimento da parte dell’autorità competente;
— per istituzione conseguente a una presentazione;
— per conferma o per ammissione se è intervenuta una elezione o postulazione;
— per semplice elezione, accettata dall’eletto.
La (—), qualunque ne siano le modalità, spetta, di regola, alla stessa autorità competente ad erigere, modificare e sopprimere gli uffici e deve, di regola, essere fatta per iscritto.
Condizioni perchè un fedele possa essere ammesso ad un ufficio ecclesiastico sono:
— essere nella comunione della Chiesa;
— essere in possesso dei requisiti, previsti dalle leggi, per ricoprire detto ufficio;
— essere stato ordinato sacerdote (solo però per gli uffici che comportano la piena cura delle anime).