Provvista dell’ufficio ecclesiastico

Provvista dell’ufficio ecclesiastico can. 145-183 c.j.c.

Atto giuridico posto in essere dall’autorità competente con il quale viene conferito un ufficio ecclesiastico.
La (—) comprende sempre tre fasi:
— la designazione della persona cui deve essere conferito l’ufficio;
— il conferimento del titolo;
— la presa di possesso (o immissione).
La (—) può aver luogo:
— per libero conferimento da parte dell’autorità competente;
— per istituzione conseguente a una presentazione;
— per conferma o per ammissione se è intervenuta una elezione o postulazione;
— per semplice elezione, accettata dall’eletto.
La (—), qualunque ne siano le modalità, spetta, di regola, alla stessa autorità competente ad erigere, modificare e sopprimere gli uffici e deve, di regola, essere fatta per iscritto.
Condizioni
perchè un fedele possa essere ammesso ad un ufficio ecclesiastico sono:
— essere nella comunione della Chiesa;
— essere in possesso dei requisiti, previsti dalle leggi, per ricoprire detto ufficio;
— essere stato ordinato sacerdote (solo però per gli uffici che comportano la piena cura delle anime).