Promessa di matrimonio

Promessa di matrimonio can. 1062 c.j.c.

Promessa, contrattualmente stabilita da una o da entrambe le parti, di contrarre matrimonio [vedi Matrimonio canonico], o in un tempo determinato o nel termine consuetudinario.
La (—) può essere:
promessa bilaterale di matrimonio (detta fidanzamento o sponsali) in senso proprio che si ha quando tutte e due le parti si obbligano a contrarre matrimonio;
promessa unilaterale, che si ha quando, invece, una sola parte si impegna a sposare l’altra e questa accetta, senza per conto suo obbligarsi.
La (—) è rimessa alla legislazione particolare delle Conferenze Episcopali, le quali dovranno tener conto anche delle leggi civili e di eventuali consuetudini del luogo in cui si effettua.
Il suo inadempimento non dà luogo ad azione tendente ad ottenere la celebrazione del matrimonio (e ciò per il principio dell’ampia libertà del consenso matrimoniale), ma solo ad azione per il risarcimento dei danni patrimoniali, se vi siano.