Professione religiosa

Professione religiosa can. 654-658 c.j.c.

Atto con il quale i membri di un istituto religioso dopo il noviziato, assumono, con voto pubblico, l’osservanza dei tre consigli evangelici della castità, obbedienza e povertà. Con la (—) i membri dell’istituto sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all’istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto.
Da quel momento i novizi assumono la qualifica di membri professi dell’istituto.
A seconda della durata la (—) può essere temporanea e perpetua, la prima preliminare e preparatoria alla seconda.
La professione temporanea (per la cui validità è richiesta l’età di 18 anni) viene emessa per un periodo, variabile da istituto a istituto, comunque non inferiore a tre anni né superiore a sei.
Scaduto il periodo prescritto, il religioso, ritenuto idoneo, viene a sua richiesta, ammesso o alla rinnovazione della professione temporanea ovvero alla professione perpetua: in caso contrario deve lasciare l’istituto.
Per l’ammissione alla professione perpetua è richiesto il compimento del 21° anno d’età.