Professione di fede

Professione di fede can. 833 c.j.c.

Impegno profondo e pubblico di obbedienza a Cristo e di adesione alle verità fondamentali della fede, che si richiede in talune circostanze della vita dei fedeli e in particolare dei ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati].
Obbligati ad emettere personalmente detta (—) sono:
— tutti coloro che partecipano al Concilio ecumenico o particolare, al Sinodo dei Vescovi e al Sinodo diocesano;
— coloro che sono promossi alla dignità cardinalizia [vedi Cardinali];
— coloro che sono promossi all’episcopato o sono equiparati al Vescovo diocesano;
— l’Amministratore diocesano;
— i vicari generali, episcopali e giudiziali;
— i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all’inizio dell’assunzione dell’incarico; quelli che devono essere promossi all’ordine del diaconato [vedi Diacono];
— il rettore dell’università ecclesiastica o cattolica, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all’inizio dell’assunzione dell’incarico;
— i Superiori negli istituti religiosi clericali e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.