Privilegio paolino

Privilegio paolino can. 1143-1147 c.j.c.

Causa di scioglimento del vincolo matrimoniale così denominata perché trae origine da una lettera di S. Paolo: I Cor. 7, 12-15. In base al (—) i matrimoni legittimi sono sciolti, in favore della fede (favor fidei che, nel dubbio, prevale sul favor matrimonii) quando uno dei coniugi, che sposarono senza essere battezzati, successivamente riceve il Battesimo e l’altro coniuge si rifiuti di continuare la convivenza o non voglia coabitare pacificamente senza offesa al Creatore.
In tal caso la parte battezzata, interpellata l’altra parte per conoscere la sua eventuale disponibilità al Battesimo o almeno alla pacifica convivenza, ove l’esito sia negativo, acquista il diritto di contrarre un nuovo matrimonio con altra parte cattolica ed, eventualmente, per grave causa e col consenso del Vescovo, anche con una parte non cattolica, battezzata o non.