Privilegio

Privilegio can. 76-84 c.j.c.

Grazia
in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto speciale: il possesso centenario o immemorabile di un (—) può comunque indurre la presunzione della sua concessione.
Il (—), che si presume perpetuo, salvo prova contraria, può essere:
personale se segue la persona e si estingue con la sua morte;
reale se cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; quando però il destinatario ha carattere locale (ad es. una chiesa, una città) il (—) rivive se il luogo viene ricostruito entro cinquanta anni.
Inoltre il (—) può cessare:
— per revoca da parte dell’autorità che lo ha accordato;
— per privazione da parte dell’autorità, in caso di abuso;
— per rinuncia da parte della persona fisica che ne sia destinataria; necessita però l’accettazione dell’autorità competente;
— per rinuncia da parte della persona giuridica destinataria; sempre che la rinuncia stessa non si traduca in un danno per la Chiesa o per altri.