Prelatura personale
Prelatura personale can. 294-297 c.j.c.
Struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non circoscritta al criterio della territorialità. Tali (—) constano di presbiteri e diaconi del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica, ad esse è preposto un Prelato come Ordinario proprio. I chierici incardinati [vedi Incardinazione] nella (—) non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del presbiterio della diocesi nella quale esercitano il loro ministero.
Struttura giurisdizionale secolare, di carattere personale, cioè non circoscritta al criterio della territorialità. Tali (—) constano di presbiteri e diaconi del clero secolare e sono erette dalla Sede Apostolica, ad esse è preposto un Prelato come Ordinario proprio. I chierici incardinati [vedi Incardinazione] nella (—) non formano, insieme al Prelato, un presbiterio autonomo, ma sono parte del presbiterio della diocesi nella quale esercitano il loro ministero.