Potestà giudiziaria della Chiesa

Potestà giudiziaria della Chiesa can. 1401-1403 c.j.c.

Diritto proprio ed esclusivo della Chiesa a giudicare a mezzo di propri tribunali [vedi Tribunali ecclesiastici]:
— le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
— la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, relativamente alla determinazione della colpa e alla irrogazione di sanzioni ecclesiastiche.
La (—) spetta alle Congregazioni [vedi Congregazioni romane] e ai Tribunali in particolare.
Per quanto concerne le Congregazioni ricordiamo che:
— la Congregazione per la dottrina della Fede svolge attività giudiziaria in materia di fede e privilegio paolino;
— la Congregazione per le cause dei Santi svolge la stessa attività nei processi di beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio;
— la Congregazione per la disciplina dei sacramenti e culto divino svolge la stessa attività in materia di concessioni di dispense matrimoniali per inconsumazione.