Pontefice

Pontefice can. 331-335 c.j.c.

Il primo e principale soggetto della suprema autorità della Chiesa è il Romano (—) (denominato anche Sommo (—) o Papa) cioè il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l’ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro (il Primato).
Il (—), quale successore di Pietro, capo degli Apostoli e servo dei servi di Dio, è Capo del Collegio dei Vescovi, Pastore visibile della Chiesa universale e Vicario del Capo invisibile che ne è Gesù Cristo.
Di conseguenza il (—) ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale su tutta la Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente in quanto egli è al vertice di tutta la gerarchia ecclesiastica sia di ordine che di giurisdizione.
Tale potestà, oltre che essere universale, è anche:
vescovile in quanto ottenuta, oltre che con legittima elezione [vedi Elezione del Sommo Pontefice], con la consacrazione episcopale;
piena perché non riguarda solo la fede e i costumi ma anche la disciplina e il governo;
ordinaria cioè direttamente annessa al suo ufficio;
immediata su tutte le singole Chiese particolari e su tutti i singoli Vescovi e fedeli, senza bisogno di intermediari.
In materia di fede e di morale il Pontefice è Maestro e, quando (ex se o in Concilio) definisce ex cathedra le supreme verità di fede e di morale, gode della infallibilità.
Il (—) riunisce in sé cinque uffici, e cioè egli è:
Vescovo della città e diocesi di Roma;
Metropolita della provincia ecclesiastica romana;
Primate d’Italia;
Patriarca d’Occidente e primo dei patriarchi;
Primate della Chiesa Universale.
Ha diritto a speciali titoli onorifici, a insegne speciali, a segni di riverenza.
In relazione al pieno esercizio delle potestà ecclesiastiche il (—) è inoltre:
supremo legislatore per tutta la Chiesa (e perciò egli non è sottoposto alle leggi semplicemente ecclesiastiche, ma solo alla legge divina);
supremo Maestro in quanto egli gode dell’infallibilità;
supremo giudice in concorrenza con gli altri giudici ecclesiastici ed è giudice di appello (e come tale può avocare a sé ogni causa sia civile che penale);
supremo amministratore: è titolare del nativum ius di acquistare, ritenere ed amministrare i beni necessari ai bisogni della Chiesa;
rappresentante di tutta la Chiesa: come tale riceve ambasciatori e invia nunzi e legati; la sua persona gode di una particolare protezione penale.
Il (—) è sovrano dello Stato della Città del Vaticano ove ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Alla persona del (—) è riconosciuta nel diritto italiano una posizione particolare e una serie di prerogative diverse da quelle che normalmente vengono riconosciute ai Capi di Stato stranieri e che si avvicinano a quelle proprie del Capo dello Stato italiano (art. 8 Trattato del Laterano 11-2-1929).