Pie volontà

Pie volontà can. 1299-1302 c.j.c.

Disposizione di beni per finalità proprie della Chiesa, dette anche cause pie.
Il codice prevede che chiunque abbia la capacità di disporre, per diritto naturale canonico, dei propri beni, possa lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto mortis causa e cioè testamento o legato.