Pie fondazioni

Pie fondazioni can. 1303-1307 c.j.c.

Masse di beni temporali (denaro, titoli, terreni, case etc.) vincolati, nella loro consistenza o redditività a un fine proprio della Chiesa.
Il Codice distingue (—):
autonome quando la massa dei beni, destinati, ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale che temporale, è eretta in persona giuridica dall’autorità ecclesiastica competente: dette fondazioni sono perpetue;
non autonome quando la massa dei beni viene devoluta a una persona giuridica pubblica (già esistente) con l’onere, per un ampio periodo di tempo (da determinarsi in base al diritto particolare), di utilizzare i redditi dei beni stessi per la celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche ovvero per opere di pietà e di apostolato; tali fondazioni sono di regola temporanee.