Persone giuridiche canoniche

Persone giuridiche canoniche can. 113-123 c.j.c.

Insieme di persone o insieme di cose ordinati ad un fine, corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende le finalità dei singoli.
Relativamente all’origine le (—) si distinguono in persone giuridiche di origine divina che sono la Chiesa cattolica e la Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e persone giuridiche di origine umana che sono tutte le altre. In relazione alla composizione abbiamo gli insiemi di persone, risultanti dall’associazione di almeno tre persone fisiche e gli insiemi di cose che constano di beni o cose, sia spirituali che materiali, destinati alla realizzazione di scopi duraturi e permanenti. Infine relativamente ai poteri dei componenti abbiamo le persone giuridiche collegiali se i suoi membri concorrono con uguale diritto nel prendere le decisioni, a norma della legge o degli statuti e persone giuridiche non collegiali ove ciò non avvenga.
Il codice definisce pubbliche le (—) che vengono costituite dall’autorità ecclesiastica competente, per i fini prestabiliti, a norma delle disposizioni del diritto, perché adempiano il loro compito in vista del bene pubblico ad esse affidato (ad es. la parrocchia, la diocesi); tutte le altre (—) sono da considerarsi private.
Tutte le persone giuridiche di origine umana vengono costituite attraverso un atto dell’autorità ecclesiastica; esse infatti ottengono la personalità giuridica per legge (è il caso delle persone giuridiche pubbliche) o per formale decreto di concessione da parte della competente autorità (è il caso delle persone giuridiche private).
Le (—) sono equiparate ai minori [vedi Età] e per potere agire hanno bisogno di chi le rappresenti e agisca a loro nome. In particolare la persona giuridica pubblica è rappresentata da coloro cui tale competenza sia riconosciuta dalle leggi o dai propri statuti, la persona giuridica privata è rappresentata da coloro cui questa competenza sia attribuita dagli statuti.
Il codice prevede due ipotesi di trasformazione della (—):
— l’unificazione che si verifica quando più persone giuridiche si fondono in modo che da esse ne sorga una nuova dotata, anch’essa, di personalità giuridica;
— lo smembramento che si verifica quando la persona giuridica si divide e parte di essa si unisce ad altra persona giuridica già esistente o da una parte di essa sorge una nuova persona giuridica.
La (—) per sua natura è considerata perpetua. Essa, tuttavia può estinguersi se:
— viene legittimamente soppressa dalla competente autorità ecclesiastica;
— ha cessato di agire per lo spazio di cento anni;
— trattandosi di una persona giuridica privata, si disciolga (è il caso delle associazioni) o cessi di esistere (è il caso delle fondazioni).