Perdita dell’ufficio ecclesiastico

Perdita dell’ufficio ecclesiastico can. 184-196 c.j.c.

L’ufficio ecclesiastico si perde per:
scadenza del termine prestabilito;
— raggiungimento dei limiti di età previsti dal diritto;
rinuncia;
trasferimento ad altro ufficio;
rimozione;
privazione penale.
L’ufficio ecclesiastico, invece, non si perde (salvo sia diversamente disposto) qualora venga meno, in qualsiasi modo, l’autorità che l’ha conferito.
La (—) per scadenza del termine prestabilito o per raggiungimento dei limiti di età, diviene effettiva soltanto dal momento in cui viene dichiarata per iscritto dall’autorità competente; in mancanza, l’ufficio è prorogato ipso jure tacitamente.