Pene canoniche

Pene canoniche can. 1312-1363 c.j.c.

Privazione di un bene, spirituale o temporale, inflitta dall’autorità legittima al fine di correggere il reo e di punire il delitto commesso.
Le (—) sono:
— le pene medicinali o censure;
— le pene espiatorie.
Le pene vengono distinte in:
— pene ferendæ sententiæ quando non costringono il reo se non dopo che siano state inflitte (ed è la regola);
— pene latæ sententiæ quando, per espressa menzione della legge o dei precetti che comminano la (—), vi si incorre per il fatto stesso d’aver commesso il delitto.
Sono inoltre impiegati rimedi penali (per prevenire i delitti) e penitenze (per sostituire la pena o in aggiunta ad essa).
Sono pene medicinali:
— la scomunica;
— l’interdetto;
— la sospensione.
I divieti posti con le varie censure sono sospesi quando si debba provvedere ai fedeli in pericolo di morte.
Le pene espiatorie tendono all’espiazione della colpa. Possono essere perpetue o temporali. Esse sono:
— la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo;
— la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, o la proibizione di esercitarli in un determinato luogo o fuori di esso, ma mai sotto pena di nullità;
— il trasferimento penale ad altro ufficio;
— la dimissione dallo stato clericale.
I rimedi penali previsti dal Codice sono due:
— l’ammonizione consistente in un richiamo autoritativo tendente a prevenire in un fedele un comportamento delittuoso;
— la riprensione cioè un rimprovero autoritativo tendente a far cessare in un fedele un comportamento antiecclesiale che faccia sorgere scandalo o grave turbamento dell’ordine pubblico.
La penitenza, che a volte sostituisce la pena e a volte le si aggiunge, consiste in qualche opera di religione, di pietà o di carità.
Le (—) in genere cessano allorquando una legge successiva abroga la legge precedente che prevedeva le pene stesse.
Va aggiunto che, qualora una legge successiva sia più favorevole al reo, circa la natura, la durata o la quantità della pena, si dovrà ovviamente applicare tale legge.
Le (—) inflitte a tempo determinato cessano allo scadere del tempo medesimo.
Tutti coloro che possono dispensare da una legge penale, o esentare da un precetto, possono anche rimettere la pena, così come può farlo colui al quale tale potestà è data dalla legge o dal precetto.
L’azione penale si estingue per prescrizione triennale a meno che non si tratti di delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della Fede ovvero di delitti per cui il Codice o la legge particolare abbiano stabilito un termine diverso.