Ordinario

Ordinario can. 134 c.j.c.

Con il nome di (—) si intendono oltre il Romano Pontefice:
— i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se solo interinalmente,, sono proposti a una Chiesa particolare o ad una comunità ad essa equiparata;
— coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria, vale a dire i Vicari generali e i Vicari episcopali;
— per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
Con il nome di (—) del luogo si intendono tutti i soggetti summenzionati ad eccezione dei Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.