Ordinamento canonico
Ordinamento canonico
L’(—) presenta delle caratteristiche peculiari derivanti dalla sua particolare natura e dall’ambito sociale dove esso si svolge. Tali caratteristiche, oltre a quelle fondamentali della giuridicità e della sua parziale origine soprannaturale [vedi Diritto canonico], possono così sintetizzarsi:
— universalità. L’(—) si applica a tutti i fedeli, ovunque residenti, ed è potenzialmente idoneo a valere come complesso di regole per tutta l’umanità;
— unità che si riflette ad es. nel potere del Romano Pontefice su tutta la Chiesa, nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri fondamentali di tutti i fedeli in ordine alla salvezza delle anime ecc.;
— varietà. Anche nella sua unità, l’(—) presenta un’accentuata varietà (ad. es. divisione tra diritto latino e diritto orientale) che è l’espressione della sensibilità della Chiesa verso i problemi dell’uomo in tutte le epoche storiche;
— incompletezza, limitato, cioè, solo alle materie riguardanti il benessere spirituale dei fedeli. Nel suo ordine, però il diritto canonico è sovrano, perciò non può ammettere l’ingerenza statale in materia di fede;
— elasticità. L’(—) rigido e immutabile nei suoi principi basilari dogmatici, si presenta flessibile nelle sue applicazioni. Da tale elasticità derivano istituti quali la tolleranza, l’indulgenza, l’equità canonica ecc.
L’(—) presenta delle caratteristiche peculiari derivanti dalla sua particolare natura e dall’ambito sociale dove esso si svolge. Tali caratteristiche, oltre a quelle fondamentali della giuridicità e della sua parziale origine soprannaturale [vedi Diritto canonico], possono così sintetizzarsi:
— universalità. L’(—) si applica a tutti i fedeli, ovunque residenti, ed è potenzialmente idoneo a valere come complesso di regole per tutta l’umanità;
— unità che si riflette ad es. nel potere del Romano Pontefice su tutta la Chiesa, nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri fondamentali di tutti i fedeli in ordine alla salvezza delle anime ecc.;
— varietà. Anche nella sua unità, l’(—) presenta un’accentuata varietà (ad. es. divisione tra diritto latino e diritto orientale) che è l’espressione della sensibilità della Chiesa verso i problemi dell’uomo in tutte le epoche storiche;
— incompletezza, limitato, cioè, solo alle materie riguardanti il benessere spirituale dei fedeli. Nel suo ordine, però il diritto canonico è sovrano, perciò non può ammettere l’ingerenza statale in materia di fede;
— elasticità. L’(—) rigido e immutabile nei suoi principi basilari dogmatici, si presenta flessibile nelle sue applicazioni. Da tale elasticità derivano istituti quali la tolleranza, l’indulgenza, l’equità canonica ecc.