Ordinamenti

Ordinamenti can. 95 c.j.c.

Regole o norme che devono essere osservate da tutti i partecipanti nei convegni di persone, sia indetti dall’autorità ecclesiastica sia liberamente convocati dai fedeli, come pure in altre celebrazioni, e per mezzo dei quali viene definito ciò che si riferisce alla costituzione, alla conduzione e ai modi di agire.